Art. 1.

      1. Il neonato è tutelato attraverso la notifica del ricovero presso i presìdi ospedalieri, pubblici e privati, e la compilazione della cartella clinica e attraverso le modalità che le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adottano nell'ambito di programmi di attivazione ed attuazione del parto a domicilio o in casa di parto.